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SICILIA, L.R. n. 5/2009,Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.
Art. 30.
Minori affidati dall'autorità giudiziaria
1. I minori affidati per disposizione dell'autorità giudiziaria presso comunità-alloggio,
case-famiglia e famiglie ospitanti hanno priorità d'accesso alle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario regionale, secondo il giudizio del medico curante e previa richiesta
dello stesso.
2. Per i minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a seguito di provvedimenti
del Tribunale dei minori non si applicano le misure del pagamento del ticket.